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Cos’è la CILA e quando serve a Roma

Cos’è la CILA e quando serve a Roma: guida ai lavori interni, agli interventi ammessi, ai casi in cui non è sufficiente e alla presentazione tramite SUET.

La CILA a Roma, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è una pratica edilizia utilizzata per numerosi interventi di manutenzione straordinaria che modificano la distribuzione interna di un immobile senza interessare le strutture portanti dell’edificio.

È normalmente necessaria quando si demoliscono, spostano o realizzano tramezzi non portanti, si modificano cucina e bagni, si aprono o chiudono porte interne oppure si riorganizzano gli ambienti di un appartamento, di un ufficio o di un locale.

La CILA non serve però per qualsiasi lavoro eseguito dentro casa. Alcuni interventi rientrano nell’edilizia libera, mentre altri, più consistenti, richiedono una SCIA, una pratica strutturale, un’autorizzazione preventiva o un diverso titolo edilizio.

Per questo motivo, prima di iniziare i lavori, è necessario verificare la natura delle opere, lo stato dell’immobile, la documentazione edilizia disponibile e l’eventuale presenza di vincoli o difformità.

 

Nel territorio di Roma Capitale la CILA viene predisposta da un tecnico abilitato e trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso il SUET, Sportello Unico per l’Edilizia Telematico. Dal 16 maggio 2016 Roma Capitale non accetta più la presentazione cartacea delle CILA

Cos’è la CILA e cosa significa “asseverata”

La CILA è disciplinata dall’articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001, il Testo Unico dell’Edilizia.

La parola “asseverata” significa che la comunicazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un tecnico abilitato, come un geometra, un architetto o un ingegnere, che assume la responsabilità professionale delle verifiche effettuate e della correttezza della pratica.

Il tecnico incaricato deve controllare che le opere previste:

  • siano compatibili con gli strumenti urbanistici;
  • rispettino il regolamento edilizio;
  • non interessino le parti strutturali dell’edificio;
  • rispettino le norme applicabili in materia sismica;
  • siano compatibili con la normativa energetica;
  • non richiedano un diverso titolo edilizio;
  • dispongano degli eventuali atti di assenso necessari.

La CILA non è quindi un semplice modulo compilato online. Prima della trasmissione devono essere eseguiti il sopralluogo, il rilievo, la verifica dei lavori e la redazione degli elaborati grafici.

Gli elaborati rappresentano normalmente:

  • lo stato attuale dell’immobile;
  • lo stato previsto dopo i lavori;
  • il confronto tra le opere da demolire e quelle da realizzare.

 

La correttezza della pratica dipende soprattutto dalle verifiche eseguite prima della compilazione. Il SUET riceve i documenti, ma non decide al posto del tecnico se una parete sia portante o se la configurazione esistente sia regolare. Per fortuna, perché affidare la statica di un edificio a un menu a tendina sarebbe persino troppo per la burocrazia italiana.

Quali lavori si possono fare con una CILA

Con la CILA è possibile eseguire numerosi interventi interni, purché non vengano interessati muri portanti, pilastri, travi, solai, scale strutturali o altri elementi che partecipano alla stabilità dell’edificio.

Un tipico intervento eseguibile mediante CILA consiste nella ristrutturazione di un appartamento con:

  • demolizione di alcune pareti interne;
  • realizzazione di una diversa distribuzione;
  • modifica della cucina;
  • riorganizzazione dei bagni;
  • creazione di nuovi disimpegni;
  • adeguamento degli impianti;
  • sostituzione delle porte;
  • rifacimento di pavimenti e rivestimenti collegato alle opere principali.

La CILA deve rappresentare con precisione la situazione precedente e quella progettata. Non basta indicare genericamente che verranno eseguiti “lavori di ristrutturazione”: le opere devono essere individuate e raffigurate negli elaborati.

Quando durante il cantiere il proprietario decide di cambiare la distribuzione prevista, il tecnico deve valutare se la modifica possa essere riportata nella documentazione finale oppure se richieda una variante o un diverso adempimento.

 

I lavori effettivamente realizzati devono infatti corrispondere alla configurazione dichiarata nella pratica. Costruire una cosa e lasciarne disegnata un’altra è una tradizione edilizia antica, ma non per questo diventa una buona idea.

Quando la CILA non serve

La CILA non è normalmente necessaria per gli interventi di manutenzione ordinaria che non modificano la distribuzione dell’immobile e non interessano elementi rilevanti dal punto di vista edilizio.

Possono rientrare, a seconda del caso, nell’attività edilizia libera:

  • tinteggiatura delle pareti;
  • sostituzione dei pavimenti;
  • sostituzione dei rivestimenti;
  • sostituzione dei sanitari senza modifica distributiva;
  • sostituzione delle porte interne senza variazione delle aperture;
  • riparazione degli impianti esistenti;
  • sostituzione di elementi di finitura;
  • rinnovo degli arredi della cucina;
  • manutenzione ordinaria degli ambienti.

Il fatto che un intervento venga eseguito all’interno di un appartamento non significa però automaticamente che sia libero.

 

Quando le lavorazioni vengono combinate tra loro e comportano una nuova distribuzione, può scattare l’obbligo della CILA. Il tecnico deve quindi considerare il progetto complessivo e non valutare ogni singola lavorazione come se fosse isolata dalle altre.

Quando la CILA non è sufficiente

La CILA non è sufficiente quando l’intervento supera i limiti della manutenzione straordinaria non strutturale.

Può essere necessario ricorrere a una SCIA, a un Permesso di Costruire, a una pratica strutturale o ad altri procedimenti quando i lavori:

  • interessano muri portanti;
  • modificano travi o pilastri;
  • comportano interventi sui solai;
  • interessano scale strutturali;
  • modificano la sagoma dell’edificio;
  • determinano un aumento di volume;
  • comportano ampliamenti;
  • modificano in maniera rilevante i prospetti;
  • determinano un cambio di destinazione d’uso rilevante;
  • interessano immobili sottoposti a vincolo;
  • richiedono autorizzazioni paesaggistiche o culturali;
  • rientrano espressamente nel regime della SCIA;
  • richiedono un Permesso di Costruire.

Presentare una CILA quando sarebbe necessaria una SCIA non trasforma le opere in interventi regolari. Il nome attribuito al file caricato non modifica la natura giuridica e tecnica del lavoro.

 

Prima della presentazione è quindi fondamentale stabilire correttamente il procedimento applicabile, soprattutto in presenza di demolizioni importanti, aperture su murature esistenti o modifiche esterne.

Come si presenta la CILA a Roma

Nel Comune di Roma la CILA viene presentata attraverso il SUET di Roma Capitale.

Il procedimento comprende normalmente:

  1. conferimento dell’incarico al tecnico;
  2. raccolta dei documenti;
  3. sopralluogo;
  4. rilievo dell’immobile;
  5. verifica preliminare delle opere;
  6. redazione degli elaborati grafici;
  7. predisposizione della relazione asseverata;
  8. inserimento dei dati del proprietario;
  9. inserimento dei dati dell’impresa;
  10. caricamento degli allegati;
  11. pagamento dei diritti;
  12. firma e trasmissione;
  13. acquisizione del protocollo.

Per accedere al SUET occorre identificarsi nell’area riservata di Roma Capitale tramite SPID, CIE o CNS. Il professionista che compila la CILA deve essere accreditato sulla piattaforma come tecnico.

La pratica non risulta presentata soltanto perché è stata salvata sul portale. La trasmissione deve essere completata e deve essere acquisito il relativo protocollo.

 

Il protocollo rappresenta la prova dell’avvenuta presentazione e deve essere conservato insieme alla documentazione completa della CILA.

Quali controlli fare prima di presentare la CILA

Prima di predisporre una CILA a Roma il tecnico deve verificare la situazione reale dell’immobile e confrontarla con la documentazione disponibile.

I controlli riguardano normalmente:

  • dati catastali dell’unità immobiliare;
  • planimetria catastale;
  • titoli edilizi precedenti;
  • eventuali condoni;
  • precedenti CILA o SCIA;
  • stato reale dei luoghi;
  • caratteristiche delle pareti interessate;
  • eventuale presenza di vincoli;
  • conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
  • eventuali atti di assenso;
  • dati dell’impresa incaricata.

La planimetria catastale è un documento importante, ma non costituisce da sola la prova della regolarità urbanistica dell’immobile.

Una parete rappresentata al Catasto potrebbe essere stata aggiornata senza il corrispondente titolo edilizio comunale. Allo stesso modo, una vecchia planimetria catastale potrebbe non essere aggiornata pur in presenza di opere regolarmente autorizzate.

Quando mancano i precedenti edilizi o emergono differenze rilevanti, può essere necessario approfondire la situazione prima di presentare la nuova pratica.

 

La nuova CILA deve infatti partire da una configurazione verificata. Usare come stato iniziale una situazione irregolare significa soltanto costruire un problema nuovo sopra quello vecchio, sistema efficientissimo per raddoppiare il lavoro futuro.

Quando possono iniziare i lavori dopo la CILA

Nei casi ordinari la CILA è una comunicazione asseverata e i lavori possono iniziare dopo la valida trasmissione della pratica e l’acquisizione del protocollo.

Prima dell’apertura del cantiere bisogna però verificare che:

  • la pratica sia stata effettivamente inviata;
  • sia disponibile il protocollo;
  • siano stati pagati i diritti previsti;
  • siano stati indicati correttamente i soggetti;
  • siano stati acquisiti gli eventuali atti di assenso;
  • l’impresa sia stata regolarmente individuata;
  • siano rispettati gli obblighi in materia di sicurezza;
  • non siano necessarie ulteriori pratiche.

Quando l’intervento richiede un’autorizzazione paesaggistica, un parere della Soprintendenza, una pratica strutturale o un altro atto preventivo, la sola CILA non consente di iniziare immediatamente tutte le opere.

 

Occorre quindi coordinare l’avvio del cantiere con gli ulteriori procedimenti eventualmente necessari.

Domande frequenti sulla CILA a Roma

Serve la CILA per spostare un tramezzo?

Normalmente sì, quando si demolisce, sposta o costruisce una parete interna non portante e viene modificata la distribuzione dell’immobile.

 

Prima dei lavori è comunque necessario verificare che la parete non abbia funzione strutturale e che la nuova configurazione rispetti i requisiti applicabili agli ambienti.

Serve la CILA per rifare il bagno?

Il semplice rifacimento dei rivestimenti, dei pavimenti e dei sanitari può rientrare nella manutenzione ordinaria.

 

La CILA può invece essere necessaria quando vengono spostate pareti, modificate le aperture, cambiata la distribuzione interna o realizzato un nuovo bagno.

Chi può presentare una CILA a Roma?

La CILA deve essere predisposta e asseverata da un tecnico abilitato.

 

A Roma la pratica viene compilata e trasmessa attraverso il SUET da un professionista accreditato come tecnico sui servizi telematici di Roma Capitale.