Guida pratica alla compilazione del modello Successione

COME FARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Presentazione

- deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte della persona (data di apertura della successione)
- all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto.
 

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione:

  • gli eredi;
  • i legatari (sono tali quei soggetti che subentrano nei diritti su un singolo bene, ad esempio un immobile, e non partecipano all’intera eredità);
  • i curatori, in caso di eredità giacenti;
  • altri esecutori testamentari, talvolta nominati nel testamento;
  • i trust

 

Sono esentati dalla presentazione:

  • il coniuge, i figli, i genitori e gli altri parenti in linea retta
    • quando il valore dell’eredità non supera € 100.000,00 e non comprende beni immobili. 

 

Modello

E’ obbligatorio utilizzare un apposito modello (v. Modello da scaricare), in cui devono essere esposti i seguenti dati:

  • quadro A, le generalità degli eredi;
  • quadro B, l’attivo ereditario;
  • quadro C, eventuali donazioni e liberalità avvenute a favore degli eredi prima del decesso;
  • quadro D, il passivo ereditario.

 

Se ci sono più eredi
- può essere presentata una sola dichiarazione che vale per tutti.

 

Calcolo dell’imposta

Sono previste tre aliquote (le stesse previste per l’imposta di donazione), a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie, cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta: 

  • coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti): 4 %, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità;
  • fratelli e sorelle, 6 %, con franchigia di € 100.000,00;
  • altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: 6 % senza franchigia;
  • tutti gli altri soggetti, 8 % senza franchigia.
     

Se il beneficiario è portatore di handicap grave
- la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00.
 

Altre imposte

La successione di beni immobili è ulteriormente soggetta:

  • alla imposta ipotecaria nella misura del 2%
  • alla imposta catastale nella misura dell’1%
     

- da versare entrambe con il mod. F23 mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione.
Qualora per gli eredi (anche solo per uno di essi) sussistano tutte le condizioni per usufruire delle agevolazioni relative alla “prima casa”, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 200,00 (€ 168,00 fino al 31.12.2013).


 

Liquidazione e versamento dell’imposta

L’imposta di successione è liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate

- entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione (5 anni in caso di dichiarazione omessa)
- deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di liquidazione, utilizzando il modello F23.
 

Il versamento può essere effettuato presso

- banche, uffici postali o direttamente all’agente della riscossione
- il versamento può essere dilazionato, in seguito ad istanza presentata all’Agenzia delle Entrate.
 

L'imposta può anche essere rateizzata:

- il rateizzo va chiesto contestualmente al versamento della prima rata
- si paga il 20% subito e il restante importo in 8 o 12 (a seconda dell'importo) rate trimestrali
- la dilazione non è possibile per importi inferiori a € 1.000.
 

Imposta di successione

 

Che cosa è

In caso di morte, i beni e i  diritti (ad esempio, il diritto di usufrutto, o di uso dell’abitazione) che sono appartenuti al defunto e che formano l’oggetto della successione sono trasferiti agli eredi, secondo le regole della successione legittima (vedi le schede sulla successione del coniuge, dei figli, dei parenti) o secondo le diposizioni indicate nel testamento (vedi le schede sul testamento olografo, pubblico, segreto)
L’insieme di tali beni, ad eccezione di quelli esclusi, costituisce l’attivo ereditario, cioè il patrimonio che cade in eredità. I beni in comproprietà con altri soggetti  partecipano all’attivo ereditario pro-quota, limitatamente alla quota del defunto.

Attivo e passivo ereditario Torna su

Costituiscono l’attivo ereditario tutti i beni appartenuti al defunto, ed in particolare:

  • i beni immobili;
  • i beni mobili di qualsiasi tipo, esclusi i titoli di Stato e  gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico;
  • le azioni e le partecipazioni in società;
  • il denaro, i gioielli, la mobilia, cioè i beni posseduti per uso e ornamento delle abitazioni.

 

Non sono compresi nell’attivo ereditario, e pertanto sono esenti dall’imposta, tutti i titoli del debito pubblico, ad esempio BOT, CCT e altri titoli garantiti dallo Stato o equiparati, compresi i titoli emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
Sono inoltre esenti da imposta di successione le aziende (compresi i rami di azienda o le quote di partecipazioni ad aziende), se gli eredi proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento. 

Costituiscono invece il passivo ereditario:

  • i debiti del defunto: fra i casi più frequenti,  i debiti documentati da cambiali o da altri titoli, quelli verso  i lavoratori dipendenti e verso gli  istituti di credito, i debiti tributari e previdenziali verso lo Stato e gli enti pubblici;
  • le spese mediche che gli eredi hanno sostenuto a favore del defunto negli ultimi 6 mesi;
  • le spese funebri.

 

La differenza fra l’attivo e il passivo costituisce l’asse ereditario, cioè il valore sul quale, fatte salve le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l’imposta sulle successioni. 

La dichiarazione di successioneTorna su

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto.
Sono obbligati alla presentazione:

  • gli eredi
  • i legatari (sono tali quei soggetti che subentrano nei diritti su un singolo bene, ad esempio un immobile, e non partecipano all’intera eredità);
  • i curatori, in caso di eredità giacenti;
  • altri esecutori testamentari, tal
  • volta nominati nel testamento; 
  • i trust (il trust è il rapporto che sorge per effetto di un contratto  o di un testamento, con cui un soggetto (settlor o disponente) trasferisce ad un altro soggetto (trustee) beni o diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o di altro soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano). 

 

La dichiarazione di successione deve essere redatta sul Modello 4, costituito sostanzialmente da diversi quadri in cui devono essere esposti i seguenti dati:

  • quadro A, le generalità degli eredi;
  • quadro B, l’attivo ereditario;
  • quadro C, eventuali donazioni e liberalità avvenute a favore degli eredi prima del decesso;
  • quadro D, il passivo ereditario.

 

Sono esentati dalla presentazione il coniuge, i figli, i genitori e gli altri parenti in linea retta quando l’asse ereditario non supera € 100.000,00 e non comprende beni immobili.
Può essere presentata una sola dichiarazione, anche in presenza di più eredi. 

Il calcolo dell’impostaTorna su

L’imposta di successione prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie, cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta, secondo il seguente schema: 

  • coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti): 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità;
  • fratelli e sorelle, 6%, con franchigia di € 100.000,00;
  • altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia;
  • tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia.
     

In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00.
E’ opportuno ricordare che la successione di beni immobili è comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettiva del 2% e dell’1%, da versare con il mod. F23 mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Qualora per gli eredi (anche solo per uno di essi) sussistano tutte le condizioni per usufruire delle agevolazioni relative alla prima casa, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 200,00 (€ 168,00 fino al 31.12.2013).

Il versamento dell’imposta

L’imposta di successione è  liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione (5 anni in caso di dichiarazione omessa) e deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, utilizzando il modello F23.
Il versamento può essere effettuato presso banche, uffici postali o direttamente all’agente della riscossione. Esso può essere dilazionato, in seguito ad istanza presentata all’Agenzia delle Entrate.

Come altri tributi, anche l’imposta di successione può essere rateizzata. In tal caso il contribuente, che è tenuto a richiedere la dilazione contestualmente al versamento della prima rata (permane il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione), può eseguire un pagamento pari al 20% di quanto dovuto, e rateizzare il restante importo in 8 rate trimestrali, ovvero in 12 rate se l’importo è superiore a € 20.000. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a € 1.000.

Il mancato versamento della prima rata, o di una delle rate entro la scadenza della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’importo residuo, con relative sanzioni e interessi (vale, come in analoghi casi di riscossione, il principio di “lieve inadempimento”, che non invalida la dilazione: è tale il pagamento effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni , o per un importo inferiore al 3 % della rata, e comunque inferiore ad € 10.000).

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