COME FARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Presentazione
- deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte della persona (data di apertura della successione)
- all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto.
Soggetti obbligati
Sono obbligati alla presentazione:
Sono esentati dalla presentazione:
Modello
E’ obbligatorio utilizzare un apposito modello (v. Modello da scaricare), in cui devono essere esposti i seguenti dati:
Se ci sono più eredi
- può essere presentata una sola dichiarazione che vale per tutti.
Calcolo dell’imposta
Sono previste tre aliquote (le stesse previste per l’imposta di donazione), a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie, cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta:
Se il beneficiario è portatore di handicap grave
- la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00.
Altre imposte
La successione di beni immobili è ulteriormente soggetta:
- da versare entrambe con il mod. F23 mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione.
Qualora per gli eredi (anche solo per uno di essi) sussistano tutte le condizioni per usufruire delle agevolazioni relative alla “prima casa”, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella
misura fissa di € 200,00 (€ 168,00 fino al 31.12.2013).
Liquidazione e versamento dell’imposta
L’imposta di successione è liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate
- entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione (5 anni in caso di dichiarazione omessa)
- deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di liquidazione, utilizzando il modello F23.
Il versamento può essere effettuato presso
- banche, uffici postali o direttamente all’agente della riscossione
- il versamento può essere dilazionato, in seguito ad istanza presentata all’Agenzia delle Entrate.
L'imposta può anche essere rateizzata:
- il rateizzo va chiesto contestualmente al versamento della prima rata
- si paga il 20% subito e il restante importo in 8 o 12 (a seconda dell'importo) rate trimestrali
- la dilazione non è possibile per importi inferiori a € 1.000.
In caso di morte, i beni e i diritti (ad esempio, il diritto di usufrutto, o di uso dell’abitazione) che sono appartenuti al defunto e che formano l’oggetto della successione sono
trasferiti agli eredi, secondo le regole della successione legittima (vedi le schede sulla successione del coniuge, dei figli, dei parenti) o secondo le diposizioni indicate nel
testamento (vedi le schede sul testamento olografo, pubblico, segreto)
L’insieme di tali beni, ad eccezione di quelli esclusi, costituisce l’attivo ereditario, cioè il patrimonio che cade in eredità. I beni in comproprietà con altri soggetti
partecipano all’attivo ereditario pro-quota, limitatamente alla quota del defunto.
Attivo e passivo ereditario Torna su
Costituiscono l’attivo ereditario tutti i beni appartenuti al defunto, ed in particolare:
Non sono compresi nell’attivo ereditario, e pertanto sono esenti dall’imposta, tutti i titoli del debito pubblico, ad esempio BOT, CCT e altri titoli garantiti dallo Stato o equiparati,
compresi i titoli emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
Sono inoltre esenti da imposta di successione le aziende (compresi i rami di azienda o le quote di partecipazioni ad aziende), se gli eredi proseguono nell’esercizio
dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
Costituiscono invece il passivo ereditario:
La differenza fra l’attivo e il passivo costituisce l’asse ereditario, cioè il valore sul quale, fatte salve le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l’imposta sulle successioni.
La dichiarazione di successioneTorna su
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il
defunto.
Sono obbligati alla presentazione:
La dichiarazione di successione deve essere redatta sul Modello 4, costituito sostanzialmente da diversi quadri in cui devono essere esposti i seguenti dati:
Sono esentati dalla presentazione il coniuge, i figli, i genitori e gli altri parenti in linea retta quando l’asse ereditario non supera € 100.000,00 e non
comprende beni immobili.
Può essere presentata una sola dichiarazione, anche in presenza di più eredi.
Il calcolo dell’impostaTorna su
L’imposta di successione prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie, cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta, secondo il seguente schema:
In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00.
E’ opportuno ricordare che la successione di beni immobili è comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettiva del 2% e dell’1%, da versare con il
mod. F23 mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Qualora per gli eredi (anche solo per
uno di essi) sussistano tutte le condizioni per usufruire delle agevolazioni relative alla prima casa, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 200,00 (€ 168,00 fino
al 31.12.2013).
L’imposta di successione è liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione (5 anni in caso di dichiarazione
omessa) e deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, utilizzando il modello F23.
Il versamento può essere effettuato presso banche, uffici postali o direttamente all’agente della riscossione. Esso può essere dilazionato, in seguito ad istanza presentata all’Agenzia delle
Entrate.
Come altri tributi, anche l’imposta di successione può essere rateizzata. In tal caso il contribuente, che è tenuto a richiedere la dilazione contestualmente al versamento della prima rata (permane il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione), può eseguire un pagamento pari al 20% di quanto dovuto, e rateizzare il restante importo in 8 rate trimestrali, ovvero in 12 rate se l’importo è superiore a € 20.000. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a € 1.000.
Il mancato versamento della prima rata, o di una delle rate entro la scadenza della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’importo residuo, con relative sanzioni e interessi (vale, come in analoghi casi di riscossione, il principio di “lieve inadempimento”, che non invalida la dilazione: è tale il pagamento effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni , o per un importo inferiore al 3 % della rata, e comunque inferiore ad € 10.000).