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SCIA COMMERCIALE TELEMATICA

CHE COS’E’ LA SCIA TELEMATICA COMMERCIO  (detta anche SCIA ONLINE)


La SCIA TELEMATICA COMMERCIO (non confondere con la SCIA EDILIZIA) – Segnalazione Certificata di Inizio Attività  è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA,   introdotta con l'articolo 49, comma 4-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, sostituisce, integralmente, la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività  ,  produce infatti effetti immediati.

La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
 
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

La compilazione dei campi e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.
 
E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.
 
Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP dI Roma Capitale, esclusivamente con modalità telematica e quindi dematerializzata, è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata fornendo le indicazioni richieste dagli schemi di modulistica unificata  predisposti da Comune, Regione,ecc.. per coprire le più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

A seconda dei casi, le indicazioni da compilare seguono lo schema ed i contenuti:

·        se si tratta di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell’attività (sede, aspetti merceologici, locali-impianti, ciclo produttivo, altre variazioni);
·        se si tratta di subingresso o di cambio di ragione sociale senza modifiche strutturali dell’attività, sospensione, ripresa, cessazione dell’attività e modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
 ·     e delle relative Schede aggiuntive (a seconda delle diverse tipologie di attività).

Occorre presentare SCIA distinte per ogni tipologia di attività economica da attivare/modificare/cessare.
 
QUANDO OCCORRE PRESENTARE LA SCIA
 
La SCIA  deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta  configurazione dell’attività. Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l’avvio di un’attività non ancora strutturata, che ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature.
 
A titolo esemplificativo, elenchiamo le principali attività produttive sottoposte a presentazione della SCIA:

 

commercio al dettaglio in sede fissa;

commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet,      corrispondenza, etc.);
attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, etc.)
    attività di agriturismo;
    attività di deposito;
    commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
    attività di trasporto di prodotti alimentari;


commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine          minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale;
stabilimenti industriali;


    attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;


    attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
    attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020;


vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative;
apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc.


somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);


somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti;
somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;


variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;


sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
    modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
    modifica dei locali o degli impianti;
    modifica degli aspetti merceologici;
    modifica del ciclo produttivo;

 

CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA SCIA
 L’impresa può procedere:
 

TRAMITE UN INTERMEDIARIO DI FIDUCIA:
 - ricorrendo alla propria Associazione di Categoria;
- ricorrendo al proprio Professionista;
 oppure
AUTONOMAMENTE; 
  
DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA: LE POSSIBILI RISPOSTE DEL SUAP
Al momento della presentazione della SCIA , che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ,essa viene quindi generata e inviata automaticamente dalla piattaforma telematica  al termine del percorso di compilazione “guidato” compiuto dall’utente.
CONTIENE GIA’ gli estremi di PROTOCOLLO, pertanto NON SI DOVRA’ ATTENDERE UNA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SUAP.
 
SUCCESSIVAMENTE, DOPO L’ISTRUTTORIA DA PARTE DEI COMPETENTI SERVIZI DEL SUAP e degli ENTI di controllo :
Le SCIA pervenute  vengono sottoposte a  controllo di congruenza delle informazioni e allegati, da parte del SUAP e degli Enti e Uffici della P.A. e/o a cui il SUAP stesso l’ha inoltrata; 

l’esame della pratica è volto ad individuare eventuali informazioni e/o allegati da integrare; in tal caso  viene inviata una richiesta di integrazioni.

DA SAPERE:
 In generale, riguardo la SCIA e le responsabilità connesse:


     le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta,

ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante.

    lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi,
divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).

UTILITA' AL RIGUARDO

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Attivita' che necessitano di S.C.I.A. Telematica
Schema riepilogativo interventi e proced
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elenco delle attivita' richieste cn "SCIA TELEMATICA" che richiedono allegati "ASL"
Elenco delle attività che richiedono Nul
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