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Autorizzazione paesaggistica Roma - Parere soprintendenza

 

L'autorizzazione paesaggistica è la pratica obbligatoria per poter realizzare un intervento edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale.

 

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), ed’è obbligatoria per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica e va richiesta all'ente competente affinché sia accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento.

 

A seconda dell’intervento che s’intraprende sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:

 

- intervento libero: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando serve);

 

- autorizzazione paesaggistica semplificata con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimi di 60 giorni;

 

- autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).

 

I soggetti che intendono effettuare dei lavori, dopo aver verificato il tipo di nullaosta che occorre, devono presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere, corredato della prescritta documentazione.L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

 

Interventi tipo richiesti per autorizzazione paesaggistica sono:
•    Modifica del volume con demolizione e ricostruzione anche con l’eliminazione o la creazione di nuovi vani;
•    Modifica della sagoma senza aumento di volume;
•    Modifica dei materiali di rivestimento: il rifacimento della facciata esterna comporta sia la messa in opera di un nuovo materiale di rivestimento sia la modifica del “disegno” esterno dell’edificio;
•    Apertura e chiusura di porte o finestre;
•    Modifica del prospetto estern;
•    Realizzazione di locali tecnici, impianti tecnologici o installazione di pannelli solari;
•    Realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancelli;
•    Rifacimento tetto anche per la realizzazione di lucernai;
•    Tinteggiatura esterna;
•    Installazione di ascensori esterni;
•    Realizzazione di canna fumaria;
•    Impianti fotovoltaici;
•    Piano casa;
Piano Casa
La modifica della volumetria dell'immobile spesso crea un possibile cambiamento della qualità paesaggistica dell'intorno ed'è per questo che nelle  zone vincolate è necessario richiedere l'autorizzazione paesaggistica.

 

Autorizzazione paesaggistica semplificata oggi, ecco cosa cambia

 Il nuovo DPR 31/2017 amplia gli interventi di lieve entità per i quali si esegue una procedura di autorizzazione semplificata e modifica l’iter procedurale per l’ottenimento dell’autorizzazione prevedendo l’invio dei documenti solo per via telematica. In precedenza (DPR 139/2010) l'Amministrazione competente doveva verificare preliminarmente anche la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, mentre dal 6 aprile dovrà valutare la conformità dell'intervento alle prescrizioni d'uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico (anche solo adottato) ed eventualmente ai valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento. Rispetto al passato tutti i documenti dovranno essere inviati telematicamente: l'amministrazione, infatti, trasmetterà in questo modo i documenti alla Soprintendenza, anche fornendo, ove possibile, le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria.

 

 L’iter per la conclusione delle pratiche sarà più veloce: la procedura avrà il termine tassativo di 60 giorni ma potrà concludersi anche prima.   L'amministrazione dovrà richiedere all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili da inviare in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente e' positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.   In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti vale il silenzio assenso e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

 

A livello documentale, il DPR prevede un modello unificato di istanza di autorizzazione (a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale - All. C) e un modello di relazione paesaggistica semplificata (All. D).

 

  • Interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica

 

 Tra le novità del nuovo decreto anche l’esonero dall'obbligo di autorizzazione semplificata per alcuni interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, e ricadenti negli Allegati A e B, qualora il piano contenga già le specifiche prescrizioni d'uso tesa ad assicurare la tutela del bene paesaggistico.

 

  • Autorizzazione paesaggistica ordinaria

 Va richiesta l’autorizzazione paesaggistica ordinaria in tutti quei casi non compresi tra gli interventi liberi o quelli sottoposti ad iter semplificato.   L’iter per l’ottenimento del nullaosta in questo caso è più lungo rispetto alla procedura semplificata: dopo aver presentato la domanda, l'Amministrazione competente svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

 

 Successivamente, entro 40 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato. La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento.  Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta decorsi i quali, in assenza di parere espresso, viene indetta una conferenza dei servizi, prolungando i termini del procedimento di ulteriori 15 giorni.   Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'Amministrazione procedente rilascia l'autorizzazione, che diviene immediatamente efficace.